Quali sono i benefici del patteggiamento?
In primo luogo, chi patteggia gode di uno sconto di pena certo, fino ad un terzo in meno, oltre alla possibilità che non vengano irrogate sanzioni accessorie o misure di sicurezza, di evitare o restringere la confisca dei beni, di non pagare le spese processuali e che la sentenza penale non abbia efficacia in giudizi collegati in ambito civile, disciplinare, tributario o amministrativo. Ulteriore ed importante beneficio che permette il patteggiamento è l’estinzione del reato nei 5 anni successivi se non si commettono altri reati simili. Ciò vuol dire che si viene “riabilitati automaticamente” con cancellazione della pena dal casellario giudiziale a patto che la pena applicata sia inferiore ai 2 anni.
Il patteggiamento per quali reati si può richiedere il patteggiamento?
L’Italia conosce due tipi di patteggiamento, il tradizionale (art. 445 c.p.p.) quando la pena da applicare non è superiore ai due anni di pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria e in questo caso i benefici collegati sono massimi, poi esiste il patteggiamento detto allargato (art. 444 c.p.p.), quando la pena da applicare non supera i cinque anni di reclusione sola o congiunta con pena pecuniaria. In quest’ultimo caso, trattandosi di reati maggiormente offensivi, i benefici collegati sono minori e modulabili in base al caso concreto, per esempio non è automatica la riabilitazione con estinzione e cancellazione del reato. In ogni caso il codice di procedura stabilisce delle esclusioni specifiche, impedendo la richiesta di patteggiamento per alcune categorie di reati e di soggetti (si escludono i reati sessuali e i profili delinquenziali più pericolosi).
Come si richiede il patteggiamento?
Per quanto invece attiene la procedura, la richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), in quanto rinuncia alla giustizia ordinaria, deve provenire dalla parte personalmente o da procuratore speciale (avvocato con apposita procura) entro termini prestabiliti (non oltre gli atti introduttivi al dibattimento salvo procedure particolari) e necessita di preventivo accordo tra Avvocato e Procura. Il giudice esaminato l’accordo può accettare o rigettare l’applicazione, ma non può intervenire sulla pena direttamente. E’ possibile che l’accordo di patteggiamento contenga anche la sostituzione della pena scelta con il lavoro di pubblica utilità, quando la condanna quantificata non supera i tre anni. In tale circostanza l’Avvocato può già indicare e allegare la disponibilità dell’Ente presso il quale si svolgerà l’attività per convincere maggiormente il Giudice ad accogliere l’applicazione. Non sono rare nemmeno le ipotesi i nelle quali il Pm e la Difesa decidono di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività di utilità sociale, predisponendo le circostanze di luogo e di tempo dei lavori con indicazione dell’Ente.
Cosa sono le condotte riparatorie?
Le condotte riparatorie sono tutte quelle azioni che l’imputato è disposto a mettere in atto per l’integrale riparazione del danno cagionato dal reato. Esse riguardano prevalentemente il risarcimento del danno in favore della vittima e/o della collettività. L’esempio che più rende l’idea è quello di una persona che viene indagata per omicidio stradale e chiede al giudice il patteggiamento. Tenuto conto che l’imputato con la sua condotta ha messo in pericolo anche la collettività, per risarcire la stessa, già nella fase di richiesta della misura, può decidere di rendersi disponibile ad effettuare un versamento ad un ente no-profit che rappresenta la collettività. L’Associazione è disposta ad accettare versamenti nell’ambito delle condotte riparatorie, somme che saranno impiegate per progetti ed eventi per la sicurezza stradale. A fronte di un versamento, l’Associazione rilascia una ricevuta e l’attestazione di avvenuto pagamento da allegare alla richiesta di Messa alla Prova.